Fattura elettronica: cosa è cambiato nel frattempo dal 4 maggio?
L’emissione della fattura elettronica è obbligatoria dal 1 gennaio 2019. Da allora la normativa ha subito diverse modifiche e aggiornamenti, gli ultimi dei quali sono entrati in vigore il 4 maggio 2020.
Le revisioni, che hanno principalmente puntato a snellire la procedura di creazione della dichiarazione precompilata per le partite IVA, si sono concentrate su due aspetti specifici: le modifiche allo schema XSD e l’introduzione di nuovi codici per delineare una maggiore precisione in fase di compilazione del documento (aggiornamenti al tracciato XML).
Schema XSD: cosa cambia?
La parte più “tecnica” delle modifiche alle fatture elettroniche, ha riguardato lo Schema XSD. Esso ha il compito di regolare le modalità di gestione delle informazioni, attraverso tag e attributi usati nel linguaggio di programmazione XML (quello con cui devono essere realizzate tutte le fatture elettroniche secondo la legge).
Si tratta di modifiche sia formali che sostanziali, relative principalmente a fatture ordinarie, semplificate e per i transfrontalieri. È stata quindi cambiata la dicitura di alcune informazioni:
- la fattura ordinaria;
- la fattura semplificata;
- le fatture emesse da transfrontalieri;
- i criteri di controllo per gli errori 00404 e 00409;
- la descrizione dell’errore 00420.
E sono stati introdotti nuovi attributi di controllo:
- i controlli per fatture con codici 00443, 00444, 00445, 00471, 00472, 00473, 00474;
- i controlli sulle fatture con codice 00321, 00325 e 00448.
Tracciato XML: i nuovi codici
L’upgrade al tracciato XML, è quello che ha semplificato notevolmente la procedura di creazione della fattura elettronica ai possessori di partita IVA. Le modifiche hanno introdotto due nuovi codici, allo scopo di identificare la tipologia di operazione e di documento. La natura dell’operazione riguarda quei casi in cui l’IVA non può essere applicata.
Prima dell’aggiornamento del 4 maggio, le casistiche erano suddivise come segue:
- N1: operazioni escluse ex art. 15;
- N2: operazioni non soggette;
- N3: operazioni non imponibili;
- N4: operazioni esenti ex art. 10;
- N5: operazioni nel regime del margine;
- N6: operazioni in “Reverse Charge”, ovvero “inversione contabile”;
- N7: IVA assolta in un altro stato dell’Unione Europea.
Con il nuovo sistema, sono stati aggiunti approfondimenti più dettagliati per alcuni casi specifici, in particolare l’N2 ora ha due sottocategorie:
- 1: operazioni non soggette IVA ex artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- 2: operazioni non soggette – altri casi.
l’N3 ne ha sei:
- 1: operazioni non imponibili – esportazioni;
- 2: operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- 3: operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino;
- 4: operazioni assimilate a cessioni all’esportazione;
- 5: operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- 6: operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
mentre l’N6 ne ha nove:
- 1: Reverse Charge – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- 2: Reverse Charge – cessione di oro e argento puro;
- 3: Reverse Charge – subappalto nel settore edile;
- 4: Reverse Charge – cessione di fabbricati;
- 5: Reverse Charge – cessione di telefoni cellulari;
- 6: Reverse Charge – cessione di prodotti elettronici;
- 7: Reverse Charge – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- 8: Reverse Charge – operazioni settore energetico;
- 9: Reverse Charge – altri casi.
Per quanto concerne i tipi di documento che possono essere emessi, ne sono stati aggiunti tre ai nove già presenti, tutti relativi a integrazioni e autofatturazioni per l’acquisto di beni:
- TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto di servizi esteri;
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – Acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72.
È inoltre bene ricordare che il 4 maggio 2020 si è anche estinta la possibilità di consultare le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2019 fino a quel momento. Dall’entrata in vigore degli aggiornamenti, infatti, sono reperibili (presso gli archivi dell’Agenzia delle Entrate) solo le fatture che rispettano il nuovo formato.
