Fatturazione elettronica: cosa e come cambia
Il 1° gennaio 2019, dopo diversi mesi di dubbi riguardanti anche le modalità di trattamento dei dati (con intervento del Garante della Privacy e promesse di proroga), ha fatto il suo debutto in Italia la fatturazione elettronica.
Nonostante le diversi voci di protesta per il mancato funzionamento del Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web un comunicato in cui afferma che, in meno di tre giorni, sono state scambiate circa un milione e mezzo di fatture elettroniche. Ufficialmente, l’esordio è stato quindi un successo.
Cosa è la fattura elettronica e quali cambiamenti porta?
La normativa prevede che le fatture elettroniche siano un obbligo per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. A livello concreto, si parla di un sistema digitale che permette l’emissione, la trasmissione e la conservazione di documenti fiscali.
Il primo cambiamento riguarda il fatto che, con la sua introduzione, è possibile abbandonare in parte le fatture cartacee, con ovvio abbattimento delle spese di stampa, spedizione e conservazione delle stesse. Dal punto di vista della compilazione pratica non cambia invece nulla. Il soggetto che emette il documento redige la fattura come sempre. Dopo averla completata, invece che stamparla o salvarla in PDF, genera un file nel formato XML FatturaPA.
Degno di nota è anche l’esonero dalla tenuta dei registri IVA per chi opera in regime di contabilità semplificata. La fattura elettronica ha pure ridotto i termini di accertamento fiscale di 2 anni per i soggetti che emettono e ricevono solo fatture. Inoltre, con l’arrivo della fatturazione elettronica, è diventata realtà la possibilità di una consultazione immediata online dei documenti fiscali emessi sia da parte dei singoli operatori, sia da parte degli utenti finali.
Cosa è il Codice Destinatario
Tra le principali innovazioni della fattura elettronica è presente l’introduzione del Codice Destinatario, elemento essenziale sia per ricevere, sia per emettere i documenti fiscali. Si tratta di un codice alfanumerico di sette cifre che i singoli emittenti sono tenuti a specificare all’interno della fattura. Grazie ad esso, il Sistema di Interscambio ha modo di capire a chi dovrà consegnare il documento fiscale.
Il Codice Destinatario è una delle tre tipologie di indirizzo telematico che si possono fornire a chi emette una fattura, così da permettergli di effettuare una consegna corretta. Ecco le altre due opzioni:
- l Indirizzo PEC: in questo caso, il fornitore sarà tenuto a inserire nel campo “Codice Destinatario” il valore 0000000. Nel campo “PEC Destinatario”, dovrà invece essere inserito l’indirizzo che è stato comunicato dal cliente.
- l Codice alfanumerico 0000000: questa eventualità va considerata nei casi in cui il cliente non comunica alcun indirizzo PEC o Codice Destinatario. In tali casi, chi emette la fattura elettronica deve specificare a chi riceve il documento che il suddetto può essere recuperato dalla sua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il punto di riferimento specifico è la sezione denominata “Fatture e Corrispettivi”.
Casi di esonero
La novità della fatturazione elettronica non riguarda tutti. Esistono infatti diversi casi di esonero. Ecco quali sono:
- l Professionisti la cui fiscalità fa riferimento al regime di vantaggio;
- l Lavoratori autonomi che operano in regime forfettario;
- l Piccoli produttori attivi nel campo agricolo.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque specificato che, per i professionisti che operano nel regime di vantaggio o nel forfettario, esiste la possibilità di emettere fatturazione elettronica. Chi vuole considerarla, deve prendere come punto di riferimento il provvedimento numero 89757 emesso il 30 aprile 2018.
